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Associazione Genitori di Disabili A.M.A. |
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A.Gen.D.A. |
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dall'esperienza dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto |
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Statuto
della associazione di volontariato A.Gen.D.A.
– Associazione Genitori di Disabili A.M.A. ART. 1- l' Associazione di volontariato A.Gen.D.A. – Associazione Genitori di Disabili A.M.A. più avanti chiamata per brevità associazione, con sede c/o A.CSV, via Tripoli 24, Biella, costituita ai sensi della legge 266/91 e della L.R. 38/1994 persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale. ART.
2 - L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti
principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura,
elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle
prestazioni fornite dagli aderenti ( salvo il rimborso delle spese
anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali
svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. ART. 3 - L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato nelle seguenti aree di intervento: a)
Promuovere ed organizzare gli incontri dei genitori di disabili
per scambiare idee ed esperienze. b)
Promuovere ed organizzare, attraverso l'opera volontaria dei
Soci, ogni attività ed iniziativa atta a favorire l'inserimento dei
disabili nella società e nel mondo della scuola e del lavoro, e la loro
integrazione a tutti i livelli, onde assicurare la piena realizzazione
dei diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalla normativa vigente c)
Mettere in grado i disabili e le famiglie di essere il più
possibile autonome offrendo
servizi di consulenza piuttosto che di assistenza, informando i genitori
dei loro diritti perchè possano farli rispettare in modo che i disabili
abbiano un ruolo di soggetti di diritti piuttosto che essere soggetti di
assistenza d)
Informare e sensibilizzare cittadini ed istituzioni riguardo ad
un positivo rapporto con i disabili, che abbia come presupposti la
cooperazione, la solidarietà e l'integrazione sociale. e)
Attivare iniziative di ricerca e di analisi sui problemi
dell'handicap e del disagio sociale, promuovendo progetti a livello
locale utilizzando anche la collaborazione di enti ed associazioni di
volontariato f)
Diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi,
e previdenziali di cui possono usufruire tutti i disabili ed adoperarsi
per l'applicazione delle leggi esistenti g)
Stipulare con istituzioni, enti e soggetti, pubblici e privati,
convenzioni per lo svolgimento di attività ed iniziative funzionali al
raggiungimento degli scopi sopra indicati. h)
L’incentivazione della coscienza sociale, collettiva e
istituzionale in relazione ai problemi connessi alla disabilità, alla
persona disabile e alla famiglia del disabile SOCI ART.
4 - Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti
coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il
raggiungimento dei fini ivi indicati. ART.
5 - La qualifica di socio si perde per: ART. 6 - Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci. ART.7 - La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile ART.8
- Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in
favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo
di lavoro, dipendente o autonomo. ORGANI SOCIALI ART.
9 - Sono organi di partecipazione democratica e direzione
dell'associazione: ART. 11 - L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. ART.12
- L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria L'assemblea
ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla
presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a
maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione
l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli
intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste
all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida in prima
convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con
diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di
quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci
con diritto di voto. ART.13
- L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata
alla sua attenzione e in particolare: ART. 14 - Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria ART. 15 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. ART. 16 - Il Consiglio direttivo è formato da 9 membri e si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio direttivo dura in carica per un triennio e può venire rieletto. ART.
17 - Compiti del Consiglio direttivo: ART.
18 - I compiti principali del Presidente sono: ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE ART.
19 - Le entrate della associazione sono costituite da: Il
patrimonio sociale ( indivisibile) è costituito da: ART. 20 - L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione 7 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione. ART. 21- Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione. ATTIVITA' SECONDARIE ART. 22 - L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995. DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ART. 23- La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci. NORME RESIDUALI ART. 24 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Biella, 14/11/02
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